1983 Codice di diritto canonico

Libro I. Norme generali (Cann. 1-203)Edit

Questa parte del Codice contiene le norme generali riguardanti

  • le fonti legali
  • le persone fisiche e giuridiche
  • il governo e gli uffici
  • il computo del tempo

Le fonti legali sono le leggi (compresa la consuetudine come modo speciale di legislazione a causa della necessità dell’approvazione del legislatore), che contengono regolamenti universali, decreti generali (legislativi o esecutivi), istruzioni e statuti che si riferiscono a un gruppo speciale, e nel caso degli statuti sono legiferati da questo gruppo stesso, e atti amministrativi, che decidono solo casi singoli.

Le persone sono persone fisiche o persone giuridiche. Non tutti sono considerati “persone fisiche” secondo la definizione del Codice del 1983, perché si è costituiti persona con conseguenti doveri e diritti solo con il battesimo.

Il Codice specifica le condizioni per la validità di un atto giuridico, soprattutto in relazione alla forma, alla coercizione, al malinteso e alla mancanza di partecipazione.

Il potere giuridico si divide nelle tre autorità del legislativo, esecutivo e giudiziario. La capacità di compiere atti giuridici può essere legata a un ufficio o può essere delegata a una persona. La nomina e la perdita delle cariche ecclesiastiche sono regolate.

Il tempo regola la prescrizione, che va di pari passo con i regolamenti nazionali, ma può essere ottenuta solo in buona fede, e le definizioni del tempo.

Libro II. Il popolo di Dio (cann. 204-746)Edit

Il secondo libro descrive il “popolo di Dio”. Discute i diritti e gli obblighi generali dei membri della chiesa, e poi discute l’ordinamento della chiesa, dalla Santa Sede alla parrocchia locale.

La costituzione gerarchica degli istituti religiosi e secolari e delle società di vita apostolica è mostrata in misura adeguata a spiegare la portata dell’applicabilità delle norme della seconda parte. Un istituto religioso è una società in cui i membri, secondo il diritto proprio, pronunciano voti pubblici.Questo libro è diviso in tre parti:

  • I fedeli cristiani
  • La costituzione gerarchica della chiesa
  • Istituti di vita consacrata e società di vita apostolica.

I fedeli cristiani mostrano gli obblighi dei fedeli in comune, quelli dei laici e quelli dei sacri ministri o chierici con speciale considerazione della formazione e incardinazione ed escardinazione dei chierici e delle prelature personali. Inoltre, vengono costituite le associazioni dei fedeli cristiani e soprattutto il loro riconoscimento come persona giuridica, divise in associazioni pubbliche, private e dei laici.

La parte II è intitolata, “La costituzione gerarchica della Chiesa”. Questa parte descrive la composizione, i diritti e gli obblighi della Suprema Autorità della Chiesa, costituita dal Romano Pontefice, dal Collegio dei Vescovi, dal Sinodo dei Vescovi, dal Collegio dei Cardinali, dalla Curia Romana e dai legati pontifici. Un istituto secolare è un istituto di vita consacrata in cui i fedeli cristiani, vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e cercano di contribuire alla santificazione del mondo, soprattutto dall’interno. Le società di vita apostolica non usano il voto.

Libro III. La funzione docente della chiesa (cann. 747-833)Edit

Il libro III descrive la funzione docente della chiesa.Le forme di insegnamento sono il ministero della parola divina nelle forme della predicazione della parola di Dio e dell’istruzione catechistica, l’azione missionaria della chiesa, l’educazione cattolica nelle scuole, nelle università cattoliche e in altri istituti di studi superiori e nelle università e facoltà ecclesiastiche, gli strumenti di comunicazione e i libri in particolare e infine la professione di fede.

Libro IV. L’ufficio santificante della chiesa (cann. 834-1123)Edit

Nel libro quarto si spiega la funzione della chiesa e i suoi atti religiosi. Questo libro è composto da tre parti

  • i sacramenti
  • gli altri atti del culto divino
  • i luoghi e i tempi sacri

I sacramenti sono il battesimo, la cresima, la santissima eucaristia, la penitenza, l’unzione degli infermi, gli ordini sacri e il matrimonio. Questi sacramenti sono descritti con condizioni, cerimonia e partecipanti.

Altri atti di culto divino sono i sacramentali, la liturgia delle ore, i funerali ecclesiastici, la venerazione dei santi, le immagini e reliquie sacre e il voto e il giuramento.

I luoghi sacri sono quelli che sono dedicati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli. Il Codice conosce cinque tipi di luoghi sacri: chiese, oratori e cappelle private, santuari, altari e cimiteri. I tempi sacri sono i giorni di obbligo, le feste e i giorni di penitenza.

Libro V. I beni temporali della Chiesa (Cann. 1254-1310)Edit

Vedi anche: Contratto (diritto canonico cattolico)

Questa parte del Corpus Juris è la regolamentazione del diritto civile.Ci sono istruzioni riguardanti l’acquisizione e l’amministrazione dei beni soprattutto l’acquisizione per donazione o attraverso un atto inter vivos o attraverso un atto mortis causa e i contratti con cura speciale di alimentazione.

Libro VI. Sanzioni nella Chiesa (Cann. 1311-1399)Edit

Il libro VI contiene l’equivalente canonico del diritto penale secolare. Il libro ha due parti:

  • Delitti e pene in generale
  • Penalità per singoli delitti

La prima parte dichiara la necessità di una violazione di una legge e mostra i limiti e i requisiti di una tale legge penale. Determina le ragioni che eliminano la punizione come la mancanza dell’uso della ragione, la non età (meno di diciassette anni), l’errore nella legge o nei fatti, la mancanza di causalità o di intenzione e la legittima difesa. Descrive anche i casi sociali come la complicità, il dolo e il tentativo. Le pene possibili sono le censure (scomunica e sospensione), le pene espiatorie (divieto o ordine di residenza in un certo luogo o territorio, privazione di un potere, ufficio, funzione, diritto, privilegio, facoltà, favore, titolo o insegne) e i rimedi penali e le penitenze. Infine viene regolato il diritto dell’applicazione e della cessazione delle pene

La seconda parte mostra i singoli delitti, divisi in delitti contro la religione e l’unità della chiesa, quelli contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della chiesa, quelli contro gli obblighi speciali, quelli contro la vita e la libertà umana, l’usurpazione delle funzioni ecclesiastiche e i delitti nel loro esercizio, e il delitto di falso. Oltre a questi casi (e a quelli indicati in altre leggi) la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita quando la speciale gravità della violazione richiede una punizione e vi è un urgente bisogno di prevenire o riparare gli scandali.

Libro VII. Processi (Cann. 1400-1752)Edit

Il libro VII contiene la procedura giuridica. È diviso in 5 parti.

  • I processi in generale
  • Il processo contenzioso
  • Processi speciali
  • Il processo penale
  • Il modo di procedere nei ricorsi gerarchici e nella rimozione o trasferimento dei pastori

Parte IEdit

La prima parte processi in generale definisce il sistema giudiziario, le sue due istanze locali e il Romano Pontefice come giudice supremo con la rappresentanza dei tribunali della Sede Apostolica, specialmente la Rota Romana. Determina i partecipanti alla causa, il giudice, gli uditori e i relatori, il promotore di giustizia, il difensore dell’obbligazione, il notaio, l’attore, il convenuto, i procuratori alle liti e gli avvocati. Infine descrive la disciplina da osservare nei tribunali, con i doveri dei giudici e dei ministri, l’ordine di giudizio, i termini e i ritardi, il luogo del processo, le persone da ammettere in tribunale, il modo di preparare e conservare gli atti, e le azioni ed eccezioni in generale e in particolare.

Parte IIEdit

Il processo contenzioso inizia con il libello introduttivo della controversia e la citazione e notifica dell’atto giuridico. La riunione della questione avviene quando i termini della controversia sono definiti dal giudice, attraverso un decreto del giudice. Più avanti, questa parte spiega il processo della controversia, in particolare l’assenza di una parte, l’intervento di una terza persona e le prove. Ci sono sei tipi di prove: le dichiarazioni delle parti, i documenti, le testimonianze, gli esperti, l’esame e l’ispezione giudiziaria e le presunzioni. Dopo l’assunzione delle prove si pubblicano gli atti, si conclude la causa e si discute. Il caso si conclude con la sentenza del giudice. La sentenza può essere impugnata con reclamo di nullità e con ricorso. Infine si regola la res judicata e la restitutio in integrum, l’esecuzione della sentenza, le spese giudiziarie e l’assistenza legale gratuita. In alternativa a questo processo contenzioso c’è la possibilità di un processo contenzioso orale.

Parte IIIEdit

Vedi anche: Riforme dei processi di nullità matrimoniale di Papa Francesco

La terza parte definisce i processi speciali e le loro norme speciali, il processo per dichiarare la nullità del matrimonio, i casi di separazione dei coniugi, il processo per la dispensa da un matrimonio ratum sed non consummatum, il processo nella morte presunta dei coniugi, e i casi per dichiarare la nullità della sacra ordinazione. Questa parte mostra anche i metodi per evitare i processi.

Parte IVEdit

La quarta parte mostra lo svolgimento del processo penale, con le indagini preliminari, il processo, e la procedura adesiva.

Parte VEdit

L’ultima parte mostra i metodi di procedere nei ricorsi amministrativi, che possono essere fatti da chiunque si dichiari leso da un decreto, e la rimozione o il trasferimento dei parroci con esposizione dei motivi della rimozione o trasferimento.

Il canone finale, 1752, termina con il principio teleologico e giuridico che la legge suprema della Chiesa è la salvezza delle anime (comunemente formulato Salus animarum lex suprema est.)

EmendamentiModifica

Vedi anche: Deroga § Diritto canonico, e Obrogazione

Dopo la promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983, i papi lo hanno emendato otto volte, con modifiche a 43 canoni in totale (111, 112, 230, 535, 579, 694, 729, 750, 838, 868, 1008, 1009, 1086, 1108, 1109, 1111, 1112, 1116, 1117, 1124, 1127, 1371, e 1671-1691).

1. Ad tuendam fidemEdit

Il 18 maggio 1998 Papa Giovanni Paolo II ha emanato il motu proprio Ad tuendam fidem, che ha modificato due canoni (750 e 1371) del Codice di Diritto Canonico del 1983 e anche due canoni (598 e 1436) del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali del 1990, in modo da aggiungere “nuove norme che impongono espressamente l’obbligo di sostenere le verità proposte in modo definitivo dal Magistero della Chiesa, e che stabiliscono anche le relative sanzioni canoniche.”

2. Omnium in mentemModifica

Articolo principale: Omnium in Mentem

Il 26 ottobre 2009 Papa Benedetto XVI ha emanato il motu proprio Omnium in Mentem, che ha emendato cinque canoni (1008, 1009, 1086, 1117, 1124) del Codice di Diritto Canonico del 1983 chiarendo che, tra coloro che sono negli Ordini Sacri, solo i vescovi e i sacerdoti hanno ricevuto il potere e la missione di agire nella persona di Cristo Capo mentre i diaconi hanno ottenuto la facoltà di esercitare le diaconie di servizio, Parola e carità. Gli emendamenti eliminarono anche la defezione formale dalla fede cattolica come scusante per i cattolici dalla forma canonica del matrimonio.

3. Mitis Iudex Dominus IesusModifica

Articolo principale: Riforme dei processi di nullità matrimoniale di papa Francesco

Il 15 agosto 2015 papa Francesco ha emanato il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, che ha modificato ventuno canoni (1671-1691) per riformare il processo di determinazione della nullità matrimoniale. Il documento è stato reso pubblico l’8 settembre 2015.

4. De concordia inter codicesEdit

Il 31 maggio 2016, Papa Francesco ha emesso il motu proprio De concordia inter codices, che ha modificato dieci canoni (111, 112, 535, 868, 1108, 1109, 1111, 1112, 1116 e 1127) per conciliare le norme del Codice latino di diritto canonico con quelle del Codice dei Canoni delle Chiese orientali. Lo fece dopo aver consultato una commissione di esperti di diritto canonico orientale e latino organizzata dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi.

5. Magnum principiumEdit

Articolo principale: Magnum principium

Il 3 settembre 2017 Papa Francesco ha emanato il motu proprio Magnum principium, che ha modificato un canone (838) per concedere alle conferenze episcopali l’autorità sulle traduzioni liturgiche.

6. Communis vitaModifica

Il 19 marzo 2019, papa Francesco ha emesso una lettera apostolica data motu proprio Communis vita. Essa istituisce la dimissione ipso facto dei religiosi che sono assenti per un anno intero illegittimamente dalla loro casa religiosa. Sostituisce integralmente i canoni 694 e 729, con una vacatio legis del 10 aprile 2019.

7. Authenticum charismatisEdit

Il 1° novembre 2020, Papa Francesco ha emanato il motu proprio Authenticum charismatis con il quale il canone 579 è stato modificato in modo da riflettere il fatto che i vescovi diocesani della Chiesa latina sono tenuti, per la validità, a ricevere il permesso preventivo della Sede Apostolica prima di emettere un decreto di erezione di un nuovo istituto religioso di diritto diocesano. La vacatio legis è il 10 novembre 2020.

8. Spiritus DominiEdit

Il motu proprio Spiritus Domini è stato pubblicato l’11 gennaio 2021; esso modifica il Codice di diritto canonico (canone 230 §1) per affermare che i ministeri istituiti dell’accolito e del lettore sono aperti ai “laici”, cioè sia uomini che donne, invece dei precedenti “laici uomini”. Questo cambiamento, dice Francesco, riconosce uno “sviluppo dottrinale” che si è verificato negli ultimi anni.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.