Regola 3.724. Obbligo di incontrarsi e conferire
A meno che il tribunale non ordini un altro periodo di tempo, non più tardi di 30 giorni di calendario prima della data fissata per la conferenza iniziale sulla gestione del caso, le parti devono incontrarsi e conferire, di persona o per telefono, per considerare ognuna delle questioni identificate nella regola 3.727 e, inoltre, per considerare quanto segue:
(1) Risolvere eventuali controversie sulla scoperta e stabilire un programma di scoperta;
(2) Identificare e, se possibile, risolvere informalmente qualsiasi mozione prevista;
(3) Identificare i fatti e le questioni nel caso che sono incontestati e possono essere oggetto di stipulazione;
(4) Identificare i fatti e le questioni nel caso che sono in discussione;
(5) Determinare se le questioni nel caso possono essere ristrette eliminando qualsiasi reclamo o difesa per mezzo di una mozione o altrimenti;
(6) Determinare se è possibile un accordo;
(7) Identificare le date in cui tutte le parti e i loro avvocati sono disponibili o non disponibili per il processo, compresi i motivi di indisponibilità;
(8) Qualsiasi questione relativa alla scoperta di informazioni memorizzate elettronicamente, compresi:
(A) Questioni relative alla conservazione di informazioni scopribili memorizzate elettronicamente;
(B) La forma o le forme in cui le informazioni saranno prodotte;
(C) Il tempo entro cui le informazioni saranno prodotte;
(D) La portata della scoperta delle informazioni;
(E) Il metodo per far valere o preservare i diritti di privilegio o di prodotto dell’avvocato, compreso se tali diritti possono essere fatti valere dopo la produzione;
(F) Il metodo per far valere o preservare la riservatezza, la privacy, i segreti commerciali, o lo status proprietario delle informazioni relative a una parte o una persona che non è parte del procedimento civile;
(G) Come il costo di produzione delle informazioni archiviate elettronicamente deve essere ripartito tra le parti;
(H) Qualsiasi altra questione relativa alla scoperta di informazioni archiviate elettronicamente, compreso lo sviluppo di un piano proposto relativo alla scoperta delle informazioni; e
(9) Altre questioni rilevanti.
Regola 3.724 modificata con effetto dal 14 agosto 2009; adottata con effetto dal 1° gennaio 2007.