Definizione(i)
Il movimento di una persona che va da un paese ospitante a un paese d’origine, paese di nazionalità o di residenza abituale di solito dopo aver trascorso un periodo significativo di tempo nel paese ospitante, sia volontario o forzato, assistito o spontaneo.
Fonte(i)
Derivato da EMN dalle definizioni di “ritorno” e “migrazione di ritorno” nel Glossario OIM sulla migrazione, 2a ed, 2011
Traduzioni
Sinonimo(i)
- migrazione di ritorno
Termini più stretti
- ritorno forzato
- programma di ritorno
- ritorno volontario
Termini correlati
- accordo di riammissione
- reintegrazione
- ritorno
Nota(e)
1. La definizione dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) copre tutte le categorie di ritorno dei migranti: ritorno all’interno dei confini territoriali di un paese, come nel caso degli IDP di ritorno e dei combattenti smobilitati; o da un paese ospitante (sia di transito che di destinazione) al paese di origine, come nel caso di persone che hanno risieduto legalmente in un paese, lavoratori migranti, rifugiati, richiedenti asilo e cittadini qualificati; o il modo in cui il ritorno viene attuato, ad esempio ritorno volontario, forzato, assistito e spontaneo. Non copre i soggiorni di durata inferiore a tre mesi (come le visite in vacanza o gli incontri d’affari e altre visite tipicamente considerate per un periodo di tempo inferiore a tre mesi).
2. Nel contesto della direttiva 2008/115/CE del Consiglio (direttiva rimpatri), il “rimpatrio”, come definito nell’art. 3(3), è inteso come un’operazione di “rimpatrio”, come definito nell’art. 3(3). 3(3), si intende la restituzione che avviene una volta che è stata emessa una decisione di restituzione. Il presente glossario utilizza il termine “rimpatrio obbligatorio” per descrivere il “rimpatrio” come definito nella direttiva rimpatri.
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