EUR-Lex Accesso al diritto dell’Unione europea

Articolo 114

(ex articolo 95 TCE)

1. Salvo disposizioni contrarie dei trattati, per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 26 si applicano le disposizioni seguenti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone né a quelle relative ai diritti e agli interessi dei lavoratori subordinati.

3. La Commissione, nelle sue proposte previste al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e protezione dei consumatori, si baserà su un livello di protezione elevato, tenendo conto in particolare di qualsiasi nuovo sviluppo fondato su dati scientifici. Nell’ambito delle rispettive competenze, anche il Parlamento europeo e il Consiglio cercheranno di raggiungere questo obiettivo.

4. Allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, del Consiglio o della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, del Consiglio o della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell’introduzione delle stesse.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di una decisione della Commissione entro tale termine, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se la complessità della questione lo giustifica e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può comunicare allo Stato membro interessato che il termine di cui al presente paragrafo può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di sei mesi.

7. 7. Allorché, a norma del paragrafo 6, uno Stato membro è autorizzato a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali in deroga a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l’opportunità di proporre un adeguamento di tale misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di sanità pubblica in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo porta all’attenzione della Commissione che esamina immediatamente l’opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.

9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione e qualsiasi Stato membro possono adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea ove ritengano che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi appropriati, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi non economici di cui all’articolo 36, misure provvisorie soggette a una procedura di controllo dell’Unione.

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